Con provvedimento del 3 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha disposto criteri e modalità di applicazione della procedura di chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive nel triennio 2016-2018.
Al fine di garantire l’attuazione dell’articolo 35, comma 15-quinquies, del Dpr n. 633/1972, modificato dall’articolo 7-quater del Dl n. 193/2016, l’Agenzia delle entrate procederà d’ufficio, in modalità centralizzata, alla chiusura delle partite Iva di coloro che sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.
Per individuare le attività per le quali si presume la cessazione, le partite Iva vengono individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, volti a identificare i titolari di partita Iva che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione Iva o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.
A chi viene individuato presumibilmente inattivo è inviata la comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita Iva, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il contribuente che ravvisa nella comunicazione elementi non considerati o valutati erroneamente, può rivolgersi, entro 60 giorni dalla ricezione, ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia e fornire chiarimenti sulla propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini Iva.